07 MAGGIO 2019
INTRODUZIONE
Poche parole sul senso dell’iniziativa e a corredo delle domande formulate per questo Forum.
L’idea è maturata in seno al dottorato di ricerca in Scienze giuridiche dell’Università di Pisa, curriculum in Teoria dei diritti fondamentali, giustizia costituzionale, comparazione giuridica (responsabile scientifico il Prof. P. Passaglia), in considerazione anche di un progetto di ricerca, finanziato dall’Ateneo pisano per il biennio 2018-2020, sul tema Diritto senza politica. Le forme della produzione giuridica nell’epoca transnazionale (responsabile scientifico il Prof. R. Tarchi).
Nell’uno e nell’altro ambito sono impegnati, infatti, studiosi che da molto tempo si dedicano alla giustizia costituzionale, e in entrambi i contesti di approfondimento l’ord. n. 207/2018, depositata il 16 novembre 2018, è apparsa fin da subito di assoluto rilievo, per il suo carattere inedito e per i formidabili profili di natura sostanziale e processuale che è venuta problematicamente a porre in risalto. Che si tratti di un provvedimento senza precedenti, di un unicum, nell’esperienza della Corte costituzionale italiana, è certo; è da chiedersi, tuttavia, se si tratti di un’ordinanza anche storica, nel senso che possa segnare uno scarto, una cesura, un prima e un dopo, rispetto al modus operandi della Corte, e se possa pure produrre conseguenze significative sull’attenzione che alla giurisprudenza della stessa Corte il legislatore si mostrerà in grado di apprestare.
Dunque si è inteso coinvolgere in una tavola rotonda, tenutasi a Pisa presso il Dipartimento di Giurisprudenza il 29 marzo scorso – oltre ai giovani dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti che con passione da sempre animano le diverse attività scientifiche – anche colleghi di altri settori disciplinari della medesima Università, così da intrecciare le varie sensibilità e possibilmente alimentare un dibattito serrato; un dibattito il quale, per vero, non si è sviluppato indistintamente sulla pronuncia, ma è stato previamente incanalato da otto domande, formulate e fatte circolare con congruo anticipo.
Un lavoro intergenerazionale e interdisciplinare, pertanto, con un risultato, quello del Forum (nel quale il dibattito è stato trasposto), che si aggiunge alle molteplici iniziative fiorite di recente un po’ in tutta Italia sulla medesima ordinanza della Corte; nel proposito di contribuire, con un tassello, al mosaico delle riflessioni dottrinali cui i Giudici della Consulta, volendo, potranno attingere in vista della ripresa della trattazione della questione di costituzionalità, già fissata per l’udienza del 24 settembre 2019.
LE DOMANDE
- I Domanda (p. 157 ss.) - Il rapporto tra il comunicato stampa che precede una decisione della Corte costituzionale e la decisione medesima è di per sé problematico e già oggetto di riflessione in dottrina; cosa dire in particolare, con riferimento all’ord. n. 207/2018, del rapporto tra il duplice comunicato stampa e la successiva “non decisione” della Corte?
- II Domanda (p. 169 ss.) - Nell’ord. n. 207/2018 un primo elemento che colpisce è il copioso richiamo, ratione materia, alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo; come si può valutare l’insistenza su una pronuncia quale Pretty c. Regno Unito del 2002, che evoca un orientamento probabilmente superato della Corte di Strasburgo, come il giudice a quo cercava peraltro di dimostrare nell’ordinanza di rinvio?
- III Domanda (p. 182 ss.) - Un ulteriore elemento di interesse, nell’ord. n. 207/2018, è il riferimento che la Corte fa al “rispetto del proprio concetto di dignità della persona”; si tratta di un elemento di semplificazione del riferimento alla dignità o invece il riferimento è sostenibile, sul piano scientifico?
- IV Domanda (p. 193 ss.) - La domanda è collegata alla precedente. La Corte si riferisce a un “diritto all’autodeterminazione” che discenderebbe dalle finalità di tutela (effettivamente) dichiarate in apertura dalla legge n. 219/2017; ma è forse la legge stessa che semplifica in termini di qualificazione e di perimetrazione dei diritti riconosciuti e garantiti dalla Costituzione. Dunque le conseguenze in termini di coerenza delle scelte da consentire al malato sono più problematiche di quanto non possa sembrare?
- V Domanda (p. 199 ss.) - Come valutare la riconduzione ad omogeneità della giurisprudenza ordinaria sui casi Welby ed Englaro, e della giurisprudenza costituzionale sul consenso informato, rispetto al caso di Fabiano Antoniani che possiede in realtà caratteri peculiari e irriducibili? Per dirla diversamente, stanno davvero in alternativa l’interruzione di un trattamento sanitario e l’aiuto al suicidio?
- VI Domanda (p. 214 ss.) - La Corte non ritiene praticabile la strada dell’inammissibilità accompagnata da un monito; se si comprende più facilmente come la sospensione del giudizio costituzionale possa giovare medio tempore al giudice a quo, davvero la Corte dispone di “propri poteri di gestione del processo” che consentano – al contempo – di lasciar spazio alla discrezionalità del legislatore ma anche, per così dire, di orientarla ex ante?
- VII Domanda (p. 232 ss.) - Quale può essere il senso dei riferimenti, anche assai dettagliati, che la Corte infine opera ad alcune vicende della giurisprudenza straniera, in particolare canadese ed inglese, sempre in materia di assistenza al suicidio? È un segnale di apertura e incentivazione degli argomenti ad adiuvandum, nella motivazione, o un mero elemento di supporto per questa specifica “non decisione”, o che altro ancora?
- VIII Domanda (p. 244 ss.) - Uno sguardo sul prossimo futuro. Cosa si immagina possa accadere, allorché la Corte avvierà la nuova discussione sul giudizio rinviato, a seconda dei contenuti della legge nel frattempo messa a punto dal Parlamento, o in caso di mancata approvazione della legge medesima?
I PARTECIPANTI
- Simone Baldetti, Dottorando di ricerca in Scienze giuridiche – Università di Pisa
- Giulia Battaglia, Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche – Università di Pisa
- Bruno Brancati, Dottore di ricerca in Scienze giuridiche – Università di Pisa
- Valentina Calderai, Prof.ssa associata di Diritto privato comparato – Università di Pisa
- Paola Calonico, Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche – Università di Pisa
- Giuseppe Campanelli, Professore associato di Diritto costituzionale – Università di Pisa
- Giacomo Canale, Dottorando di ricerca in Scienze giuridiche – Università di Pisa
- Gianluca Famiglietti, Prof. associato di Diritto costituzionale – Università di Pisa
- Giuseppe Lauri, Dottorando di ricerca in Scienze giuridiche – Università di Pisa
- Cristina Luzzi, Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche – Università di Pisa
- Lorenzo Madau, Dottorando di ricerca in Scienze giuridiche – Università di Pisa
- Elena Malfatti, Prof.ssa ordinaria di Istituzioni di diritto pubblico – Università di Pisa
- Isadora Migliavacca, Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche – Università di Pisa
- Lorenzo Milazzo, Prof. associato di Filosofia del diritto – Università di Pisa
- Fabio Pacini, Assegnista di ricerca di Diritto costituzionale presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
- Paolo Passaglia, Prof. ordinario di Diritto pubblico comparato – Università di Pisa
- Mariella Robertazzi, Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche - Università di Pisa
- Roberto Romboli, Prof. ordinario di Diritto costituzionale – Università di Pisa
- Carlo Saloi, Dottorando di ricerca in Scienze giuridiche – Università di Pisa
- Giacomo Salvadori, Dottorando di ricerca in Scienze giuridiche – Università di Pisa
- Federico Spagnoli, Dottorando di ricerca in Scienze giuridiche – Università di Pisa
- Angioletta Sperti, Prof.ssa associata di Diritto pubblico comparato – Università di Pisa
- Antonio Vallini, Prof. ordinario di Diritto penale – Università di Pisa