10 AGOSTO 2020
INTRODUZIONE
Introduzione di Andrea Pertici: "Il potere politico di fronte all’emergenza: notazioni introduttive":
Sin dalle prime settimane di diffusione del covid-19, che ha provocato un forte allarme a livello internazionale e la conseguente predisposizione di misure di contenimento da parte di diversi Stati, nell’ambito del dottorato in scienze giuridiche dell’Università di Pisa (curriculum di giustizia costituzionale) abbiamo pensato di interrogarci sulle conseguenze che l’adozione di misure emergenziali stava producendo sull’intero assetto ordinamentale, sia in relazione alle modalità con cui ciò avveniva sia rispetto ai contenuti delle misure stesse. Le conseguenze dell’emergenza, in effetti, sembravano assumere una portata davvero ampia, tanto da suggerirci un’articolazione del forum in quattro parti. [segue...]
LE DOMANDE
- I Domanda (p. 15 ss.) - Alla prova della pandemia, le deroghe all’ordinario esercizio dei poteri previste dalla Costituzione risultano adeguate? In particolare risulta condivisibile la mancata previsione di uno “stato di eccezione” o “d’urgenza” previsto invece in altre Costituzioni?
- II Domanda (p. 23 ss.) - L’emergenza sanitaria ha portato a introdurre limitazioni delle libertà, a partire da quella di circolazione e di soggiorno. Ciò è previsto dalla Costituzione in presenza di determinati presupposti, quali sembrano integrati, e da parte della legge (o – si ritiene – atto con forza di legge). Quale spazio si ritiene possa essere lasciato a fonti subordinate? E, quindi, nel caso di specie, l’utilizzo di d.P.C.M., ordinanze ministeriali, regionali e locali è risultato corretto sul piano del rapporto tra fonti?
- III Domanda (p. 29 ss.) - La necessità di agire con legge (o atti avente valore di legge) chiama naturalmente in causa il Parlamento. Ma l’emergenza sanitaria sta incidendo anche sui lavori parlamentari: le Camere sono scarsamente convocate, sono state previste sedute a ranghi ridotti e voti scaglionati, mentre si discute di prevedere votazioni a distanza piuttosto che altre misure per evitare il contagio. Anche considerato che la Costituzione non prevede ipotesi di sospensione dell’attività dell’organo, quali limitazioni e modalità alternative di esercizio delle funzioni si possono ritenere legittime?
- IV Domanda (p. 36 ss.) - Premesso che, come abbiamo detto, l’emergenza sanitaria ha spostato l’asse della normazione verso il Governo, si nota, all’interno di questo, un accentramento degli interventi nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri, come emerge dall’ampio utilizzo del P.d.C.M., a scapito della collegialità. Quali sono i vantaggi e i limiti di questa scelta?
- V Domanda (p. 39 ss.) - Se l’emergenza sanitaria finisce per incidere sui rapporti tra le Camere e il Governo e nei rapporti interni a questo, ciò si ripercuote anche sul ruolo del Presidente della Repubblica?
- VI Domanda (p. 42 ss.) - Si parla insistentemente di rinvio delle elezioni regionali e locali, cosa che sarebbe possibile intervenendo con legge, ma la Costituzione (art. 60, comma 2), esclude che ciò possa avvenire per le Camere. Alla luce dell’emergenza sanitaria senza precedenti emersa nelle ultime settimane, si tratta di una soluzione ragionevole o meriterebbe un ripensamento?
I PARTECIPANTI
- Giovanni Aversente, Dottorando – Università di Pisa
- Giacomo Canale, Dottorando – Università di Pisa
- Hugo Frazão, Dottorando – Università di Pisa
- Giuseppe Lauri, Dottorando – Università di Pisa
- Cristina Luzzi, Dottoranda – Università di Pisa
- Lorenzo Madau, Dottorando – Università di Pisa
- Isadora Migliavacca, Dottoranda – Università di Pisa
- Andrea Pertici, Professore ordinario di Diritto costituzionale – Università di Pisa
- Martino Pintus, Dottorando – Università di Pisa
- Pier Giuseppe Puggioni, Dottorando – Università di Pisa
- Andrea Raciti, Dottorando – Università di Pisa
- Carlo Saloi, Dottorando – Università di Pisa
- Federico Spagnoli, Dottorando – Università di Pisa