01 DICEMBRE 2020
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. Autonomia e uguaglianza: un rapporto non inversamente proporzionale. – 1.1. L’autonomia delle Regioni ordinarie dopo la riforma del Titolo V. – 2. L’autonomia regionale ex art. 117 Cost. e l’autonomia regionale ex art. 116, comma 3, Cost. – 3. I principi fondamentali ed i livelli essenziali delle prestazioni: fra tutela delle istanze unitarie e principio autonomistico. – 3.1. Unità ed autonomia nell’esperienza attuativa della potestà concorrente: il nodo delle materie e dei principi fondamentali. – 3.2. La garanzia dell’unità nell’esercizio della potestà residuale regionale: il ruolo dei livelli essenziali delle prestazioni. – 3.2.1. L’attribuzione alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia e la determinazione dei LEP nel disegno di legge quadro cd. Boccia. – 4. Considerazioni conclusive.
Abstract (in italiano)
Il contributo analizza il rapporto fra autonomia e unità, nell’accezione del godimento sull’intero territorio nazionale di un uguale livello minimo di diritti. A tal fine, un ruolo determinante è svolto dallo Stato cui è riconosciuta la competenza legislativa esclusiva ex art. 117, comma 2, lett. m), relativa alla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (LEP). Tale competenza abilita lo Stato ad intervenire tanto in materie di competenza concorrente che residuale regionale, pertanto, risulta idonea a salvaguardare l’unità anche nelle ipotesi di attivazione della cd. autonomia differenziata di cui all’art. 116, comma 3, Cost.
Il regionalismo differenziato, attuato nel perimetro costituzionale, in primo luogo nel rispetto dell’art. 119 Cost., può rappresentare strumento attuativo del compito di promozione delle autonomie locali che l’art. 5 assegna alla Repubblica e finora spesso disatteso, per effetto di legislazione ordinaria e giurisprudenza costituzionale, talvolta, statocentriche. La promozione dell’autonomia, mai disgiunta da un rilevante ruolo dello Stato centrale, concorrerà al rafforzamento dell’unità consentendo un più adeguato soddisfacimento dei diritti della persona, una gestione improntata al principio del buon andamento, una necessaria perequazione, nel rispetto del dettato costituzionale.
Abstract (in inglese)
The paper analyses the relationship between autonomy and unity, in the sense of the enjoyment throughout the national territory of an equal minimum level of rights. To this end, a decisive role is played by the State which has exclusive legislative competence pursuant to art. 117, paragraph 2, letter m), concerning the "determination of the essential levels of benefits concerning civil and social rights which must be guaranteed throughout the national territory" (LEP). This competence empowers the State to operate both in matters of shared competence and regional residual competence, therefore, it is suitable to safeguard unity even in the event of activation of the so- called differentiated autonomy referred to in Article 116, paragraph 3, of the Constitution.
Differentiated regionalism, implemented within the constitutional perimeter, first of all in compliance with Art. 119 of the Constitution, can be a tool for the implementation of the task of promoting local self-government that Art. 5 assigns to the Republic and so far often disregarded, due to ordinary legislation and constitutional jurisprudence, sometimes favouring the State. The promotion of autonomy, which has never been separated from an important role of the Central State, will contribute to the strengthening of unity, allowing a more adequate fulfilment of the rights of the individual, a management based on the principle of good performance, a necessary equalisation, in compliance with the constitutional provisions.