21 GENNAIO 2021
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari, tra autonomia regionale e parità di genere. – 2. Una premessa di contesto: lo “stato di salute” della democrazia paritaria all’interno delle Regioni, tra (importanti) traguardi e (ingiustificate) omissioni. – 3. Il potere sostitutivo ex art. 120, secondo comma, Cost.: natura, presupposti e limiti di uno strumento “straordinario”, e decisamente “controverso”. – 4. (Segue) L’adozione del decreto legge 31 luglio 2020, n. 86 da parte del Governo. – 5. Riflessioni conclusive.
Abstract (in italiano)
Con il decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, il Governo ha esercitato il potere sostitutivo previsto dall’art. 120, secondo comma, Cost. per correggere la disciplina elettorale della Regione Puglia, che non prevedeva, come imposto dalla legge nazionale, la regola della doppia preferenza di genere. Il presente contributo, dopo una sintetica ricognizione del dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ha interessato il potere previsto dall’art. 120, secondo comma, Cost., intende indagare alcune tra le più rilevanti questioni poste dalla recente scelta del Governo. Anche alla luce dei risultati delle ultime elezioni regionali, l’Autore si interroga infine sulla tenuta, dal punto di vista del genere, delle regole che il nostro ordinamento pone per l’accesso alle cariche elettive.
Abstract (in inglese)
With the decree-law of 31 July 2020, n. 86, the Government exercised the substitute power pursuant to art. 120, second paragraph, of the Constitution to correct the electoral discipline of the Puglia Region, which did not provide, as required by national law, the double gender preference. This contribution, after a brief description of the doctrinal and jurisprudential debate concerning the power provided for by art. 120, second paragraph, of the Constitution, aims to investigate some of the most relevant issues raised by the recent choice of the Government. Also in the light of the results of the latest regional elections, the Author finally examines, from a gender perspective, the rules that our legal system sets for access to elected offices.