19 MAGGIO 2021
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive. – 2. Parificazione o perdurante asimmetria? – 3. Disponibilità dell’azione e indisponibilità delle attribuzioni. – 3.1. La scelta politica del ricorso. – 3.2. La scelta politica della rinuncia al ricorso (e della sua accettazione). – 3.3. La scelta politica di modificare le disposizioni censurate (e della mancata costituzione). – 3.4. La scelta politica dei parametri. – 4. Terzi, amici curiae e istruttoria. – 5. Stato e Regioni ai tempi del Covid: ancora davanti alla Corte costituzionale? – 6. Conclusioni.
Abstract (in italiano)
Il saggio si occupa del rapporto fra Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale, ponendosi un interrogativo di fondo relativo al carattere contraddittorio del giudizio in via principale. Simile carattere deriva da un lato dalla piena disponibilità della scelta di impugnazione, di rinuncia e di eventuale accettazione della rinuncia e dall’altro dalla indiscutibile indisponibilità delle attribuzioni costituzionali che pure formano oggetto di giudizio, con relativo divieto di acquiescenza. L’A. propone una possibile chiave di lettura che consente di risolvere questa (solo apparente) profonda contraddizione, valorizzando le caratteristiche e i principali profili processuali problematici del giudizio in via di azione.
Abstract (in inglese)
The essay deals with the relationship between State and Regions before the Italian Constitutional Court, questioning about the contradictory nature of the “giudizio in via principale”. Such a character emerges on the one hand from the availability of the choice of appeal, waiver of appeal and possible acceptance of the waiver and on the other hand from the unavailability of the constitutional attributions subject of the constitutional judgment, with the prohibition of acquiescence. The A. proposes a possible interpretation that allows to resolve this (only apparent) profound contradiction, enhancing the characteristics and the main problematic procedural profiles of the constitutional process.