10 LUGLIO 2023
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. La duplice vocazione del processo costituzionale in via principale e il peculiare ruolo assegnato all’impugnazione governativa. – 2. Ragionando su alcuni itinerari argomentativi in bilico fra discrezionalità e doverosità. – 3. Quali verosimili prospettive sul significato dell’iniziativa governativa all’indomani di un possibile regionalismo differenziato? Alcune suggestioni.
Abstract (in italiano)
L’articolo affronta il tema della singolare condizione di equilibrio fra discrezionalità e doverosità in cui versa, almeno da un punto di vista teorico, il ricorso governativo nel giudizio in via principale, tentando di offrirne un sintetico bilancio, specialmente alla luce dell’esperienza applicativa all’indomani della revisione costituzionale del 2001 e provando a immaginare quali possibili ricadute l’eventualità dell’attuazione del regionalismo differenziato ex art. 116, comma 3, Cost. potrebbe generare sul rilevato duplice significato di tale giudizio, accentuandone o meno il profilo oggettivo di controllo di costituzionalità delle leggi da parte dello Stato.
Abstract (in inglese)
The paper addresses the issue of the singular condition of balance between discretion and duty in which, at least from a theoretical point of view, the governmental application in the main proceedings before the Constitutional Court finds itself, attempting to offer a brief balance, especially in the light of the application experience following the constitutional revision of 2001 and trying to imagine what possible repercussions the eventual implementation of differentiated regionalism pursuant to art. 116, paragraph 3, Const. could generate on the aforementioned double meaning of this judgement, whether or not accentuating its objective profile of constitutionality control of laws by the State.