Stato di diritto, matrice giurisprudenziale del diritto e comunità delle giurisdizioni
Call for papers
Il programma del seminario annuale 2025 che si terrà a Palermo il 5 dicembre 2025 si apre ad ospitare sei proposte di interventi (call for papers), da presentare nelle due sessioni i cui temi sono descritti nella traccia di discussione.
Le proposte di interventi dei soci dovranno pervenire alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 23 settembre 2025.
Ogni proposta di intervento dovrà contenere un titolo, un breve abstract (massimo 10.000 battute) ed essere accompagnata da essenziali riferimenti bibliografici, normativi e giurisprudenziali (massimo 5.000 battute). I relatori avranno 15 minuti a disposizione per presentarla.
Le sei proposte saranno selezionate da un comitato composto dai soci componenti il direttivo dell’Associazione e dai responsabili scientifici del prin2022 Il giudice nell’età della crisi. Adattamenti dei processi decisionali alle tensioni del sistema che contribuisce all’organizzazione del seminario. Si darà comunicazione dell’esito della selezione entro il 13 ottobre 2025.
Il testo provvisorio dell’intervento (15 minuti) dovrà essere inviato entro il 17 novembre 2025.
Si propone a tutti i soci la seguente traccia di discussione per il seminario, sulla base della quale andranno sviluppate le relazioni introduttive delle due sessioni e le proposte di interventi.
Prima sessione
Lo stato di diritto da nozione culturale ad alta valenza politica a nozione prescrittiva
Lo Stato di diritto era una categoria scientifica volta a descrivere e a rivendicare una visione politica e culturale, di matrice liberale, relativa al rapporto fra individuo e potere.
Questa stessa categoria concettuale sembra oggi trasformarsi in nozione giuridicamente prescrittiva, elaborata prima nel sistema europeo di garanzia dei diritti umani – Commissione di Venezia e Corte EDU – e poi recepita nel diritto primario dell’Unione europea. A seguito dell’allargamento ad Est è stata infatti sviluppata una pluralità di meccanismi di monitoraggio del rispetto dello Stato di diritto negli Stati membri dell’Unione europea – al di fuori dell’art. 7 TUE – che vede al centro la Commissione Europea (si veda, da ultimo Commissione Europea, Relazione sullo Stato di diritto 2025, Capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Italia, 8 luglio 2025) e sono frequenti le ipotesi in cui i parametri di diritto primario sullo Stato di diritto – la cosiddetta “passerella costituzionale”, art. 19 TUE, art. 47 CDFUE – sono stati invocati e resi giustiziabili dinanzi alla Corte di Giustizia UE.
Lo stato di diritto ha così operato in funzione della costruzione di ordinamenti giuridici sempre più integrati e tende oggi ad assumere a livello europeo caratteri comuni, costituzionalmente prescrittivi, soprattutto con riferimento all’organizzazione ed all’esercizio della giurisdizione a seguito delle crisi dello Stato di diritto polacca ed ungherese.
Quale ragione politica e giuridica è sottesa a questo processo?
Il motore dell’integrazione fra ordinamenti è la comunità degli interpreti ed il formante principale dell’integrazione è il diritto di matrice giurisprudenziale.
Dunque, la nozione prescrittiva dello Stato di diritto assume contorni ben definiti proprio con riferimento all’organizzazione del potere-ordine giudiziario ed alla definizione dello statuto del giudice nell’esercizio della giurisdizione.
La nozione prescrittiva di Stato di diritto incide anche sull’attività d’interpretazione giurisprudenziale e mira a garantire l’esistenza ed il funzionamento in chiave dialogica di una pluralità di tipi di giurisdizione: la giurisdizione costituzionale; la giurisdizione “comune”; le Corti internazionali e sovranazionali.
In ordinamenti come quello italiano, questa nozione prescrittiva di Stato di diritto pone il problema giuridico-costituzionale di porre tutti i plessi giurisdizionali e il tipo peculiare della giurisdizione costituzionale in una posizione di autonomia e d’indipendenza dagli organi costituzionali che detengono il potere politico.
Si costruisce così per via pretoria – sovranazionale ed internazionale – un quadro di norme di matrice sovranazionale ed internazionale sull’autonomia e l’indipendenza del potere giudiziario; la terzietà del giudice; le forme di garanzia del diritto di difesa; le forme di garanzia dell’indipendenza delle giurisdizioni costituzionali.
Lo Stato di diritto è oggi categoria culturale propria della tradizione costituzionale degli Stati europei ma è anche categoria giuridico-costituzionale europea che diviene al contempo parametro sovranazionale ed internazionale di legittimità democratica del potere politico. Questa categoria concettuale prescrittiva si pone in chiave difensiva rispetto alla autonomia ed all’indipendenza funzionale ed istituzionale del giudice e della giurisdizione.
Quanto, questa nozione prescrittiva sovranazionale di Stato di diritto tiene conto dello statuto molto variegato e mutevole nel tempo negli ordinamenti costituzionali dell’autonomia, dell’indipendenza, della terzietà del giudice e della magistratura?
Qui il tema dell’identità costituzionale e della sua sostanza politico-normativa emerge con forza.
Il seminario intende indagare questi aspetti: qual è il “significato” concettuale dello Stato di diritto nel contesto del diritto europeo sovranazionale ed internazionale e cosa accade nella sua proiezione all’interno dell’esperienza costituzionale italiana?
Seconda sessione
L’impatto sull’ordinamento costituzionale della nozione prescrittiva di Stato di diritto: una forma di garanzia costituzionale della produzione del diritto di matrice giurisprudenziale?
L’interpretazione giurisprudenziale della Costituzione, delle fonti internazionali e sovranazionali e della legge viene percepita o risulta essere nei fatti antagonista alla maggioranza politica. Ciò significa che la magistratura si pone in antagonismo rispetto al potere politico? Che si snatura il significato delle garanzie dell’autonomia ed indipedenza della giurisdizione e si richiede una riforma del quadro costituzionale? Oppure questo fenomeno legittima l’irrobustimento di tali garanzie?
Lo stato costituzionale di diritto è stato ed è un limite per il legislatore. Quali sono i limiti per le giurisdizioni?
In un quadro normativo in cui vige il rigido limite costituzionale della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.) bisogna oggi tenere conto di un contesto in cui il rigido “vincolo costituzionale” per il giudice nell’esercizio della giurisdizione richiede anche il rispetto delle “clausole costituzionali di apertura” all’ordinamento sovranazionale ed internazionale (artt. 10, 11, 117 c. 1° Cost.). Ciò sposta “oltre” la Costituzione dello Stato la definizione dei limiti alla giurisdizione.
È frequente, ad esempio, nell’ordinamento sovranazionale il richiamo al potere di disapplicazione da parte della Corte di giustizia UE rispetto a norme di organizzazione della giurisdizione e dell’ordine-potere giudiziario che violano il principio di terzietà del giudice, uno dei canoni del giusto processo (art. 111 Cost.; art. 6 CEDU; art. 19 TUE e titolo VI Carta diritti fondamentali UE).
Nel contesto del diritto costituzionale italiano ed europeo, lo Stato di diritto è garanzia d’indipendenza funzionale della magistratura, è concetto funzionale alla terzietà, dunque alla piena garanzia del diritto di difesa (art. 24 Cost.). Ciò implica l’autonomia dell’interpretazione giurisprudenziale da ogni altro potere.
L’effetto delle clausole costituzionali di apertura dell’ordinamento a “fonti esterne” ha amplificato i tratti di creazionismo nell’interpretazione giurisprudenziale già di per sé descritti dalle dottrine del giusrealismo. Questi tratti di creazionismo sono particolarmente evidenti nei casi in cui il giudice comune apre l’interpretazione al “dialogo” con il giudice costituzionale, sovranazionale o internazionale ed in cui questo “dialogo” mira a paralizzare o espungere dall’ordinamento norme di legge espressione dell’indirizzo politico della maggioranza di governo.
Emerge così più spesso la difficoltà, per gli organi costituzionali della rappresentanza, di intervenire su questioni politicamente sensibili anche dopo il verificarsi della creazione per via giurisprudenziale della regola applicabile al caso concreto.
È il fenomeno della supplenza giudiziaria, che oggi si arricchisce, sempre per impulso del giudice comune, di una particolare forma di supplenza del giudice costituzionale che rende “giustizia costituzionale” nel caso concreto – si pensi al “caso Regeni”; al “caso Cappato”.
Tutto ciò ha evidenti ripercussioni sulle dinamiche costituzionali dei rapporti fra ordine-potere giudiziario, Corte costituzionale, Parlamento e Governo già segnalati dalla dottrina.
Il seminario intende offrire un contributo alla riflessione sull’interpretazione giurisprudenziale ed i suoi limiti nello spazio giuridico europeo.
STRUTTURA DEL SEMINARIO
9:30-9:45 Saluti istituzionali
9:45 – 12:45 PRIMA SESSIONE - Lo stato di diritto da nozione culturale ad alta valenza politica a nozione prescrittiva
9:45 Introduce e presiede Giovanni Pitruzzella (30 min)
10:15 Relatrice – Barbara Pezzini (30 min)
10:45 Intervento 1 (15 min)
11:00 Coffee break
11:20 Intervento 2 (15 min)
11:35 Intervento 3 (15 min)
11:50 Discussant Andrea Deffenu (20 MIN)
12:05 Discussant Elisabetta Lamarque (20 MIN)
12:30 Dibattito
13:00 Light lunch
14:00-16:40 SECONDA SESSIONE - L’impatto sull’ordinamento costituzionale della nozione prescrittiva di Stato di diritto: una forma di garanzia costituzionale della produzione del diritto di matrice giurisprudenziale?
14:00 Presiede e conclude Giuseppe Verde
14.00 Relatore - Nicolò Zanon (30 min)
14.30 Intervento 1 (15 min)
14.45 Intervento 2 (15 min)
15.00 Intervento 3 (15 min)
15.15 Discussant 1 (20 min) Antonio D’Andrea
15.30 Discussant 2 (20 min) Tatiana Guarnier
15.45 Dibattito
16.00 Conclusioni (30 min)





