Il ruolo dei social network al cospetto della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto a informare ed essere informati
Il rapporto tra la libertà di manifestazione del pensiero e di informazione e i suoi limiti continua a interrogare il diritto costituzionale, pur in prospettive ancora parzialmente inesplorate, anche e soprattutto in ragione del ruolo e del rilievo che i cosiddetti social media, e i loro gestori, hanno ormai assunto nello scenario nazionale e internazionale.
Infatti, secondo AGCOM, a partire dal 2023 la televisione non è più il principale mezzo di informazione per gli italiani. Un italiano su due utilizza la Rete per informarsi e il 50,5% di coloro che sono iscritti ad un social network dichiara di venire a conoscenza di notizie e informazioni sui social prima che su altri mezzi di comunicazione. Solo poco più del 17% dichiara di leggere i quotidiani, mentre circa un quarto dei cittadini fruisce delle notizie dalla versione digitale dei mezzi editoriali tradizionali.
A questi dati deve aggiungersi l’ormai acquisita consapevolezza rispetto alla capacità dei social media di trasformare il circuito di formazione dell’opinione pubblica. I social facilitano infatti la formazione delle cosiddette gated communities (C.R. Sunstein, #Republic) e inducono in molti utenti un atteggiamento passivo nel reperimento delle informazioni. La profilazione delle preferenze degli utenti consente infatti di inviare feeds, spesso in forma di brevi video (reels), che vengono riproposti in modo reiterato e che sono calibrati in base alle “convinzioni” o “aree d’interesse” dei singoli.
In questo quadro, nelle ultime settimane alcune discusse vicende hanno così riacceso il faro sul tema mai troppo presidiato della libertà di manifestazione del pensiero e, in particolare, sulla possibilità di limitare il diritto di informazione in un contesto che, come detto, vede i social media avere un’influenza e un peso ormai ben maggiori rispetto a quello degli organi di informazione tradizionali.
C’è stato prima l’oscuramento, da parte di META, del video realizzato dal Prof. Alessandro Barbero in occasione della campagna referendaria, ritenuto non veritiero a seguito dello svolgimento di un cosiddetto fact-checking. Video che, va detto, resta comunque facilmente rinvenibile su tutti i social.
Qualche giorno dopo, in una vicenda del tutto diversa, ma che vede sempre al centro il rapporto tra social media e la libertà di manifestazione del pensiero, il Tribunale di Milano ha inibito a Fabrizio Corona di diffondere un video già registrato relativo al giornalista Alfonso Signorini, così come di diffondere qualunque altro futuro contenuto diffamatorio nei confronti dello stesso, ordinando altresì la rimozione di tutti i contenuti già pubblicati riconducibili a quest’ultimo in ragione della necessità di tutelarne il diritto alla reputazione e alla riservatezza. A tale provvedimento giudiziario aveva fatto poi seguito la decisione dei gestori di varie piattaforme prima di oscurare i profili social dello stesso Corona e, successivamente, di renderli nuovamente pubblici.
Sempre nelle ultime settimane si è molto discusso dell’influenza sempre maggiore dei social media sulla comunicazione politica. Quest’ultima sempre più raramente prevede il contraddittorio tra i giornalisti e gli esponenti politici incaricati di rilevanti cariche pubbliche, che preferiscono invece affidare i loro messaggi unicamente alle piattaforme social.
Sono questi soltanto alcuni episodi, ma che indicano la sempre attuale vitalità e centralità del tema per la vita democratica, e che impongono di confrontarsi con aspetti nuovi e in parte ancora inesplorati.
Su tali questioni la Rivista del Gruppo di Pisa intende aprire la riflessione, ponendo al centro del dibattito alcune domande che sottoponiamo all’attenzione di chi vorrà riflettervi e comunicare le proprie considerazioni.
- Quali sono le indicazioni, ivi compresi gli eventuali limiti, che sono posti dalla Costituzione nei confronti dell’attività di informazione e diffusione del pensiero così come esercitata dai player privati che gestiscono le piattaforme social?
- In particolare, considerato l’impatto delle piattaforme social nella costruzione dell’opinione pubblica, e anche alla luce della normativa europea, può trovare giustificazione la scelta dei soggetti privati che gestiscono tali piattaforme di oscurare messaggi e video (di personaggi conosciuti o meno al grande pubblico), soprattutto nei momenti più delicati per la vita democratica quale ad esempio quello delle campagne elettorali e referendarie?
- I “rimedi” previsti dall’ordinamento per reagire alle scelte dei gestori privati delle piattaforme social relative all’oscuramento di contenuti pubblicati sulle stesse possono considerarsi effettivi? Quali margini di scelta avrebbe il legislatore per adottare discipline che intervengano utilmente in questa complessa materia?
- L’orientamento giurisprudenziale che prevede che la disciplina sulla stampa si applichi soltanto agli organi di informazione professionale che abbiano un direttore responsabile è tuttora condivisibile o meriterebbe un ripensamento, anche in ragione di quella che potrebbe definirsi, in modo sostanziale, come “attività di informazione” e che viene svolta da molti soggetti sui diversi social? È opportuno che solo l’informazione professionale sia garantita dal divieto di ogni forma di censura preventiva, o è invece auspicabile un ampliamento di questa tutela?
- È possibile immaginare un intervento legislativo che sancisca la necessità per chi ricopre cariche istituzionali di sottoporsi a periodici confronti nel contraddittorio con gli organi di informazione?
- La regolazione normativa e la prassi applicativa adottate in altri ordinamenti possono suggerire soluzioni adatte anche al nostro ordinamento?
- Se è vero che i social basati su algoritmi e sulla profilazione degli utenti incidono in modo strutturale sulla effettiva capacità delle persone più vulnerabili di reperire informazioni differenziate e di sviluppare ed allenare la capacità di formarsi una opinione critica, possono queste circostanze essere considerate indirette e sostanziali forme di “censura” di opinioni differenti o di limitazioni del pluralismo? Possono incidere sul diritto dei minori a ricevere un’educazione emotiva, intellettuale e sociale? Quale tipo di regolamentazione dei social può garantire effettività alla libertà di informare e di essere informati?
Al solito, i partecipanti al forum possono scegliere di rispondere ad una o più domande, con uno scritto non superiore a 25.000 battute nel complesso. La risposta ai quesiti dovrà contenere minime indicazioni normative, bibliografiche e giurisprudenziali da indicare fra parentesi nel testo.
La rivista invita tutti, compresi giovani studiose e studiosi che si occupano del tema. Gli interessati potranno segnalare la volontà di partecipare al forum entro il 20 marzo 2026 inviando una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e potranno far pervenire il loro contributo entro il 20 aprile 2026.





