Il Parlamento nella stagione dell’efficienza. Un primo “bilancio”
La rivista invita tutti, compresi giovani studiose e studiosi che si occupano del tema. Gli interessati potranno segnalare la volontà di partecipare al forum entro il 15 luglio 2026 inviando una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e potranno far pervenire il loro contributo entro il 30 settembre 2026.
I partecipanti al forum possono scegliere di rispondere a tutte o solo ad alcune domande, con uno scritto non superiore a 25.000 battute nel complesso. La risposta ai quesiti dovrà contenere minime indicazioni normative, bibliografiche e giurisprudenziali da indicare fra parentesi nel testo.
Si precisa che l’invio delle risposte alla call non dà automaticamente diritto alla pubblicazione, in quanto il contributo inviato è sottoposto alla preventiva valutazione, formale e sostanziale, della Direzione, conformemente a quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del Regolamento della rivista.
QUESITI
1. La legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” ha trovato la sua prima applicazione nelle elezioni politiche del 21-22 settembre 2022.
La XIX legislatura è la prima in cui si producono dunque gli effetti della “riduzione del numero dei parlamentari”, pari al 36,5% per ciascuna Camera.
L’obiettivo dichiarato della riforma era quello di “aumentare l’efficienza e la produttività delle Camere e, al contempo, di razionalizzare la spesa pubblica” (Relazione di accompagnamento 1a Comm. Permanente On. Quagliarello, DDL AS 214 XVIII Leg., similmente NADEF 2018, p. 112).
Questi obiettivi dichiarati sono stati effettivamente perseguiti e, almeno in parte, raggiunti? La riforma costituzionale ha assicurato l’efficienza dei processi decisionali? Come ha inciso sulla funzionalità e sui “costi” dell’Istituzione?
2. La riforma costituzionale del 2020 è stata preceduta e seguita da una serie di riforme dei regolamenti di Camera e Senato. In particolare, il processo di riforma ha visto l’intrecciarsi e l’inseguirsi, per certi aspetti, delle modifiche regolamentari fra i due rami del Parlamento. L’itinerario di riforma, per il Senato, aveva preso l’avvio prima della revisione costituzionale del 2020, a dicembre 2017 ed era proseguito con modifiche immediatamente successive allo scioglimento anticipato del 2022; mentre, per la Camera, si è articolato con interventi di riforma nel 2022, 2024 e, da ultimo, a marzo 2026.
Entrambi i rami del Parlamento si sono dotati di una nuova disciplina regolamentare volta ad intervenire sulla disciplina dei gruppi parlamentari e del gruppo misto, in particolare per contrastare il fenomeno del transfughismo; rendere più rapida ed efficace la loro attività; incidere sullo “statuto dell’opposizione” nell’epoca del superamento del dominio delle formule elettorali proporzionali.
Le riforme dei regolamenti hanno avuto ad oggetto l’iter legislativo, l’esercizio della funzione ispettiva e di controllo, gli istituti della questione di fiducia e dei maxi-emendamenti e sono state presentate come funzionali a realizzare un raccordo efficace fra la disciplina regolamentare di entrambi i rami del Parlamento.
Questi interventi di riforma hanno assecondato la progressiva perdita di equilibrio nei rapporti fra Parlamento e Governo e fra maggioranze e minoranze politiche?
3. Nel contesto sopra rappresentato, deve poi essere tenuto presente che la XIX legislatura è stata attraversata dall’esperienza “trasformativa” del PNRR, che ha dato origine ad una serie di interventi di riforma, anche con decreto legge, delle strutture, delle attribuzioni, delle forme di definizione dell’indirizzo politico governativo che hanno fortemente valorizzato la Presidenza del Consiglio dei ministri e la posizione costituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.
A ciò si aggiungono la riforma dei collegi elettorali seguita alla riforma costituzionale del 2020 e il nuovo tentativo, che parrebbe destinato ad arrivare al traguardo dell’approvazione, di riformare la legge elettorale.
La legge elettorale e la legislazione che incide sull’organizzazione e la struttura del Governo hanno alterato la struttura della forma di governo parlamentare, rafforzando la posizione del Presidente del Consiglio dei ministri e della maggioranza parlamentare?
Quanto questi processi di riforma hanno temperato o valorizzato il carattere “democratico-pluralista” del parlamentarismo italiano, con riferimento in particolare alle dinamiche del circuito della rappresentanza politica?
4. Il processo di riforma dell’Istituzione parlamentare ha riguardato anche il sistema dei raccordi fra Parlamento e processo di decisione euro-nazionale. Ciò è particolarmente evidente nella più recente riforma del regolamento della Camera dei Deputati del 2026.
Tuttavia, è ancora oggi irrisolto il nodo dell’adeguamento della disciplina relativa all’esercizio della funzione d’indirizzo politico in materia economico-finanziaria alla revisione delle norme UE sul Patto di stabilità e crescita e la governance economica europea intervenute nel 2024. Sono in corso processi di riforma della “legge rinforzata” (l. n. 243 del 2012), della legge di contabilità dello Stato e si rende necessario un intervento anche sulla disciplina dei regolamenti parlamentari in questa prospettiva.
In particolare non è ancora chiaramente definito quale spazio, in quali momenti e con quali atti del ciclo di bilancio il Parlamento concorrerà alla definizione dell’indirizzo politico in materia economico-finanziaria e che tipo di raccordi s’immaginano anche fra Governo, Parlamento e gli organi che esercitano attribuzioni di rilievo costituzionale in materia di garanzia dell’equilibrio di bilancio (Corte dei conti ed Ufficio parlamentare di bilancio).
Gli interventi di riforma già intervenuti e quelli ancora in itinere hanno effettivamente percorso il sentiero dell’efficientamento dei processi decisionali? Hanno corretto in qualche modo l’effetto distorsivo che hanno avuto rispetto alla perdita di “capacità d’impulso e orientamento” nella definizione dell’indirizzo politico nel sistema euro-nazionale?
5. Da ultimo, una radicale trasformazione del ruolo dell’Istituzione parlamentare si inizia ad intravedere anche sul versante dell’integrazione delle tecnologie della rivoluzione digitale che sempre più assumono rilievo per velocizzare e rendere più efficiente il funzionamento di Camera e Senato. Il “Parlamento nella stagione dell’efficienza” sta sviluppando, nell’ottica anche della sovranità digitale, propri strumenti e tecniche d’integrazione dell’intelligenza artificiale che assumono crescente rilievo nello svolgimento dei lavori parlamentari.
Lo sviluppo e l’integrazione di tecnologie digitali e dei Large Language Models nell’esercizio delle funzioni sovrane devono essere informati ai principi di sicurezza, trasparenza, tutela dei diritti e garanzia della tenuta del circuito della rappresentanza e della responsabilità politica. Un recente studio dell’OCSE mette in rilievo sia le potenzialità che i rischi della transizione digitale in relazione all’esercizio delle funzioni sovrane degli Stati (OECD, Governing with Artificial Intelligence. The State of Play and Way Forward in Core Government Functions, 18.9.2025).
Si rende quindi necessario sviluppare un corpo normativo di “digital law” dedicato al Parlamento? Secondo quali direttrici: antropocentrica? Di garanzia della sicurezza nazionale? Di “protezione” della specificità e della posizione costituzionale del Parlamento?
6. La digital law sovranazionale ha già posto dinanzi alla necessità di ripensare principi ed istituti di diritto parlamentare che mirano ad estendere al Parlamento norme “di diritto comune” relative alla tutela dei dati personali (ad esempio, si pensi alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE sulla tutela dei dati personali e l’esercizio del potere d’inchiesta parlamentare).
Il legislatore italiano con la l. n. 132 del 2025 sembra voler introdurre una disciplina generale che dovrebbe mirare a guidare la transizione digitale nell’esperienza del parlamentarismo, ponendo norme comuni di “orientamento” o di principio nella costruzione, diffusione e utilizzo delle tecnologie digitali nell’esercizio di funzioni pubbliche direttamente connesse con l’esercizio della sovranità (cfr. art. 3 l. n. 132 del 2025).
Quanto questo primo tentativo di definizione di una digital law nazionale per le funzioni sovrane può incidere sull’organizzazione e sul funzionamento del Parlamento e come si integra con il variegato quadro di norme UE?





