23 GIUGNO 2026
INTRODUZIONE
Il rapporto tra la libertà di manifestazione del pensiero e di informazione e i suoi limiti continua a interrogare il diritto costituzionale, pur in prospettive ancora parzialmente inesplorate, anche e soprattutto in ragione del ruolo e del rilievo che i cosiddetti social media, e i loro gestori, hanno ormai assunto nello scenario nazionale e internazionale.
LE DOMANDE
- I Domanda (p. 143 ss.) - Quali sono le indicazioni, ivi compresi gli eventuali limiti, che sono posti dalla Costituzione nei confronti dell’attività di informazione e diffusione del pensiero così come esercitata dai player privati che gestiscono le piattaforme social?
- II Domanda (p. 164 ss.) - In particolare, considerato l’impatto delle piattaforme social nella costruzione dell’opinione pubblica, e anche alla luce della normativa europea, può trovare giustificazione la scelta dei soggetti privati che gestiscono tali piattaforme di oscurare messaggi e video (di personaggi conosciuti o meno al grande pubblico), soprattutto nei momenti più delicati per la vita democratica quale ad esempio quello delle campagne elettorali e referendarie?
- III Domanda (p. 175 ss.) - I “rimedi” previsti dall’ordinamento per reagire alle scelte dei gestori privati delle piattaforme social relative all’oscuramento di contenuti pubblicati sulle stesse possono considerarsi effettivi? Quali margini di scelta avrebbe il legislatore per adottare discipline che intervengano utilmente in questa complessa materia?
- IV Domanda (p. 184 ss.) - L’orientamento giurisprudenziale che prevede che la disciplina sulla stampa si applichi soltanto agli organi di informazione professionale che abbiano un direttore responsabile è tuttora condivisibile o meriterebbe un ripensamento, anche in ragione di quella che potrebbe definirsi, in modo sostanziale, come “attività di informazione” che viene svolta da molti soggetti sui diversi social? È opportuno che solo l’informazione professionale sia garantita dal divieto di ogni forma di censura preventiva, o è invece auspicabile un ampliamento di questa tutela?
- V Domanda (p. 188 ss.) - È possibile immaginare un intervento legislativo che sancisca la necessità per chi ricopre cariche istituzionali di sottoporsi a periodici confronti nel contraddittorio con gli organi di informazione?
- VI Domanda (p. 197 ss.) - Se è vero che i social basati su algoritmi e sulla profilazione degli utenti incidono in modo strutturale sulla effettiva capacità delle persone più vulnerabili di reperire informazioni differenziate e di sviluppare ed allenare la capacità di formarsi una opinione critica, possono queste circostanze essere considerate indirette e sostanziali forme di “censura” di opinioni differenti o di limitazioni del pluralismo? Possono incidere sul diritto dei minori a ricevere un’educazione emotiva, intellettuale e sociale? Quale tipo di regolamentazione dei social può garantire effettività alla libertà di informare e di essere informati?
I PARTECIPANTI
- Enrico Albanesi, Professore associato di Diritto costituzionale e pubblico – Università degli Studi dei Genova
- Giovanni Barozzi Reggiani, Ricercatore a t.d. tipo a) di Diritto costituzionale e pubblico – Università degli Studi di Sassari
- Roberto Borrello, Professore ordinario di Diritto pubblico comparato – Università degli Studi di Siena
- Flaviana Cerquozzi, Dottoranda di ricerca in Diritto Privato Comparato – Sapienza Università di Roma
- Marco Guerra, Dottorando di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico – Università degli Studi Magna Graecia
- Michela Manetti, Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico – Università degli Studi di Siena
- Marta Annamaria Tamborini, Dottoranda in Immagine, linguaggio e figura, forme e modi della mediazione – Università degli Studi di Milano
- Giulio Enea Vigevani, Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico – Università degli Studi di Milano-Bicocca
- Roberto Zaccaria, Già Professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico – Università degli Studi di Firenze





