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08 GIUGNO 2013
SOMMARIO: 1. Alcune “strane” idee sulla famiglia e i rischi per la tenuta della Costituzione che il loro accoglimento comporta: in particolare, l’idea secondo cui la Costituzione non direbbe nulla (nella specie, non esprimendo una nozione univoca di “famiglia”) o, all’opposto, direbbe tutto su tutto, e la soluzione mediana, favorevole a riconoscere che nella Carta si dica “qualcosa”, di cui va riconosciuta ed apprezzata l’essenza. – 2. Altre “strane” idee: in ispecie, 1) quella per cui la famiglia prevista all’art. 29 non sarebbe la sola specie di “famiglia” immaginabile, aprendosi essa, in particolare, anche alle coppie composte da persone dello stesso sesso. [segue]
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30 MAGGIO 2022
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. Teoria assiologico-sostanziale della Costituzione, principio di apertura al diritto internazionale e sovranazionale e ad ordinamenti statali, comparazione giuridica. – 2. Carattere “intercostituzionale” della Costituzione, “dialogo” intergiurisprudenziale e comparazione giuridica quale strumento necessario al fine della opportuna messa a fuoco della identità costituzionale. – 3. La struttura “intercostituzionale” della identità costituzionale e il principio della massimizzazione della tutela dei diritti quale Grundnorm idonea a darne il riconoscimento e ad assicurarne l’affermazione, in ragione delle mobili connotazioni dei casi ed alla luce delle condizioni oggettive di contesto.
Abstract (in italiano)
Il contributo indaga sull’apporto, necessario ma non sufficiente, che la comparazione giuridica è in grado di fornire alla definizione dell’essenza dell’identità costituzionale. Attraverso il dialogo tra Corti si ridefinisce il carattere “intercostituzionale” delle Costituzioni, il quale deve tendere alla massimizzazione della tutela dei diritti, pur nella difficoltà di stabilire quale Carta offra una garanzia più intensa.
Abstract (in inglese)
The essay investigates the contribution, necessary but not sufficient, that legal comparison is able to provide to the definition of the essence of constitutional identity. Through the dialogue between Courts, the “inter-constitutional” character of the Constitutions is redefined, which must aim at maximizing the protection of rights, despite the difficulty of establishing which Charter offers a more intense guarantee.
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26 SETTEMBRE 2012
SOMMARIO: 1. L’attivismo delle Corti europee e la sua incidenza sul ruolo delle Corti nazionali, con specifico riguardo a quello della nostra Corte costituzionale (in particolare, il superamento del giudicato di diritto interno, anche costituzionale, per effetto di sopravvenienti e con esso contrastanti verdetti dei giudici sopranazionali). – 2. Il tasso assai elevato di carenza di “democraticità” dell’ordinamento, il problema cruciale della “democratizzazione” della struttura dei processi, sia costituzionali che ordinari (in particolare, l’annosa, irrisolta questione dell’apertura del contraddittorio), la parimenti insoddisfatta istanza per uno stabile ed uniforme utilizzo delle tecniche decisorie [segue]
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11 GIUGNO 2016
SOMMARIO: 1. Notazioni introduttive a riguardo dell’affollamento dei diritti e della questione relativa alla selezione di quelli di essi che propriamente possono dirsi “fondamentali”. – 2. Il problema definitorio e la sua soluzione a mezzo del ricongiungimento di “fatto” e diritto costituzionale, diritti fondamentali essendo taluni bisogni elementari di ciascun essere umano senza il cui riconoscimento e l’effettiva tutela non potrebbe aversi un’esistenza libera e dignitosa. – 3. Il riconoscimento di nuovi diritti fondamentali in forza di consuetudini culturali diffuse nel corpo sociale e la centralità di ruolo che al riguardo è chiamata a giocare la legge costituzionale quale strumento primo e privilegiato al fine della loro razionalizzazione. [segue]
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14 SETTEMBRE 2012
SOMMARIO: 1. Lo scarto tra bisogni e risorse, i limiti palesati dagli Stati e dalle organizzazioni di cui essi fanno parte (per ciò che qui specificamente importa, l’Unione europea) nel far fronte alla crisi economica, i quattro piani sui quali si disporrà la riflessione che si passa ora a svolgere. – 2. I segni lasciati dalla crisi sugli equilibri interni alla forma di governo ed al sistema delle fonti, la sempre più vistosa lacerazione della rappresentanza politica e la conseguente accelerazione del processo in corso di “giurisdizionalizzazione” dei conflitti politici e delle domande sociali. [segue]
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31 GENNAIO 2012
Com'era ampiamente previsto, il cuore della questione oggi definita dalla pronunzia della Corte che ha dichiarato inammissibili le domande referendarie riguardanti il “porcellum” era dato dalla c.d. (impropriamente detta) “reviviscenza” della previgente disciplina elettorale, vigorosamente patrocinata dai promotori ed invece non riconosciuta come possibile dalla Consulta. Su di esso, dunque, si è specificamente appuntata l‟attenzione del giudice, che vi ha dedicato la gran parte del ragionamento svolto a sostegno della tesi nella quale la maggioranza dei componenti il collegio si è riconosciuta. [segue]
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16 DICEMBRE 2021
IL LIBRO

Titolo: Cultura constitucional y derecho viviente. Escritos en honor al profesor Roberto Romboli
Autore: G. Gonzales Mantilla (a cura di)
ISBN: 978-612-4464-09-6
N. pagine: 948 (Vol I) + 804 (Vol II)
Anno di pubblicazione: 2021
Editore: Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, Lima
Visualizza il Vol I Visualizza il Vol II
LA RECENSIONE
Antonio Ruggeri
Trattasi di una poderosa raccolta di contributi su temi di particolare impegno teorico e scottante attualità politico-istituzionale offerti da numerosi studiosi di varî Paesi, in ispecie sudamericani ed europei (con una nutrita rappresentanza italiana).
Consta di due tomi per un ammontare di oltre 1700 pagg. e si articola in cinque parti, dedicate, la prima, al Gruppo di Pisa ed alla figura dell’onorato; la seconda, a giustizia costituzionale e diritti: i mali del passato e le sfide del secolo in corso; la terza, ai diritti fondamentali ed alle loro sfide; la quarta, a Stato, Costituzione e democrazia; l’ultima, ai giudici, alla loro indipendenza ed al ruolo da essi esercitato nella costruzione dei diritti. [continua]
LA REPLICA
Gorki Gonzales Mantilla
En las siguientes líneas se sugieren algunas consideraciones adicionales a las propuestas en la recensión del profesor Antonio Ruggeri con motivo del libro en honor al profesor Roberto Romboli. Esta obra, en dos tomos, reúne los trabajos de 60 profesores de derecho constitucional de diversas universidades de Europa y América Latina. Las reflexiones tienen al frente, por supuesto, el reconocimiento a la trayectoria del homenajeado, pero a partir de ahí se abre una constelación de argumentos para discutir los problemas que suscita, principalmente, el vínculo entre la Constitución, los jueces y los derechos. [continua]
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30 SETTEMBRE 2016
SOMMARIO: 1. I due piani su cui ambientare lo studio del rapporto tra giurisdizione e diritti, quello delle tecniche decisorie e l‟altro degli indirizzi di merito concernenti la tutela dei diritti, e il loro mutuo inscindibile intreccio. [segue]
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10 OTTOBRE 2022
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. Lacune, originarie e sopravvenute, e vuoti costituzionali. – 2. Le specie di
vuoti, con particolare riguardo a quelli conseguenti al riconoscimento del valore del
pluralismo e dei “nuovi” diritti fondamentali. – 3. La revisione dell’art. 9 Cost.:
aggiornamento di un principio fondamentale preesistente o nuovo principio fondamentale?
– 4. La micidiale questione teorica relativa alla verifica della estensione delle lacune ed alla
misurazione delle innovazioni richieste per colmarle, sì da ricongiungere in modo congruo
forma e materia costituzionale, in atto sempre più discoste e tendenti ad allontanarsi
ulteriormente l’una dall’altra. – 5. Il silenzio costituzionale del potere costituente, ovverosia
i casi, non infrequenti, in cui l’avvento di quest’ultimo non si accompagna alla formale
rimozione della Carta previgente ed alla sua sostituzione con una nuova.
Abstract (in italiano)
Dopo aver distinto le lacune dai vuoti costituzionali, lo scritto ne indaga le specie, soffermandosi
specificamente sull’ardua questione teorica relativa alla misurazione della loro estensione e, di
conseguenza, alle innovazioni richieste al fine di porvi rimedio, soffermandosi quindi su quelle
riguardanti gli enunciati espressivi di principi fondamentali. Conclude lo studio una breve
riflessione sul significato del silenzio costituzionale del potere costituente, vale a dire sui casi, non
infrequenti, in cui l’avvento di quest’ultimo non si accompagni alla rimozione della Carta in vigore
ed alla sua sostituzione con una nuova.
Abstract (in inglese)
After having distinguished constitutional “lacunas” and constitutional “voids”, the paper
investigates their species, focusing specifically on the difficult theoretical question relating to the
measurement of their extension and, consequently, the innovations required in order to remedy
them, thus focusing on those expressive of fundamental principles. The study concludes with a brief
reflection on the meaning of the constitutional “silence” of the constituent power, that is, on the not
infrequent cases in which the advent of the constituent power is not accompanied by the removal of
the current Constitution and its replacement with a new one.
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12 LUGLIO 2022
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. La camaleontica trasformazione, in casi viepiù frequenti, dei giudici (e degli organi di garanzia in genere) in operatori politici e gli indici esteriori che ne danno una eloquente, particolarmente attendibile testimonianza, avuto specifico riguardo a consuetudini culturali diffuse e profondamente radicate nell’esperienza, espressive dei tratti maggiormente salienti della giurisdizione e dei suoi confini. – 2. Il carattere appannato e, in più punti, evanescente della linea divisoria tra politica e giurisdizione, la sua sottolineatura per il tramite di orientamenti giurisprudenziali consolidati, il significato della loro inopinata “rottura” (con specifico riguardo alla conversione del limite, valevole per le manipolazioni presso la Consulta, delle “rime obbligate” nelle “rime libere” ed ai casi d’interpretazione conforme non rispettosa della lettera dei testi di legge e della stessa Costituzione). – 3. Un banco di prova particolarmente attendibile delle camaleontiche trasformazioni del giudice, in relazione alle spinose questioni d’inizio e fine-vita, e lo scarto viepiù vistoso tra modello ed esperienza che al riguardo si registra, specie per ciò che concerne forme e sedi istituzionali di riconoscimento e tutela dei diritti. – 4. Una succinta notazione finale, con riferimento al bisogno che la stessa giurisprudenza ponga argini alle proprie camaleontiche manifestazioni ed in relazione alla sempre più problematica salvaguardia della certezza del diritto ed alla parimenti incerta e comunque sofferta tenuta dello Stato costituzionale.
Abstract (in italiano)
Lo scritto evidenzia le frequenti, camaleontiche trasformazioni dei giudici in genere e della Corte costituzionale in ispecie in operatori politici; rinviene gli indici maggiormente attendibili di questo trend in talune consuetudini culturali venute in passato a formazione per mano degli stessi operatori ed ora però superate o in via di progressivo superamento. Si sofferma, infine, sulle più rilevanti manifestazioni di questa tendenza, con specifico riguardo al sostanziale abbandono del limite delle “rime obbligate”, ad alcune pratiche d’interpretazione conforme ed alle esperienze d’inizio e fine-vita. Infine, si sollecita la definizione di un “modello” da parte della stessa giurisprudenza volto a porre argini alle proprie camaleontiche manifestazioni, in funzione della salvaguardia della certezza del diritto e della tenuta dello Stato costituzionale.
Abstract (in inglese)
The paper highlights the frequent, chameleonic transformations of judges in general and of the Constitutional Court in particular into political operators; it finds the most reliable indices of this trend in certain cultural customs formed in the past by the same operators and now, however, outdated or in the process of a progressive overcoming. Furthermore, it focuses on the most relevant manifestations of this trend, with specific regard to the substantial renunciation of the limit of "obligatory rhymes", on interpretation practices compliant with Constitution and on the beginning and end-of-life experiences. Finally, it urges the definition of a "model" by the same jurisprudence aimed to end its chameleon-like manifestations, in function of safeguarding legal certainty and maintaining the constitutional State.
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28 DICEMBRE 2010
SOMMARIO: 1. Flessibilità versus rigidità nell’uso dei canoni relativi al processo costituzionale e delle tecniche di giudizio di cui la Corte si avvale, ovverosia bilanciamenti orientati verso i “fatti” politici (e gli equilibri della forma di governo) e bilanciamenti orientati verso i valori evocati in campo dai casi: quale il “modello” costituzionale? – 2. Le oscillazioni della Corte tra politica e giurisdizione (e l’esempio, al riguardo, della sindacabilità dei decreti-legge in relazione alla sussistenza dei presupposti fattuali giustificativi della loro adozione) e il rilievo assunto dal divieto d’impugnazione delle decisioni della Corte stessa in ordine alla osservanza dei canoni processuali per esse stabiliti. [segue]
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28 SETTEMBRE 2020
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. La “politicità” delle azioni processuali esercitate da Stato e Regioni e il bisogno della sua opportuna messa a fuoco alla luce della indicazione offerta dall’art. 5 che, dando voce al valore di “unità-autonomia” (o – se si preferisce dire – di “autonomia- unità”), richiede il costante mantenimento dell’equilibrio tra le istanze espressive, rispettivamente, di interessi nazionali e di interessi regionali e sollecita, pertanto, gli enti suddetti ad attivarsi per l’appagamento sia dei propri che degli altrui interessi, in realtà a conti fatti comuni ad entrambi. – 2. La ratio del disposto costituzionale riguardante la “specializzazione”, le prospettive di un ulteriore avanzamento del modello che punti ad un regime di specialità diffusa, le garanzie di cui comunque il valore di “unità-autonomia” non resterebbe privo, grazie ad un uso accorto ed incisivo allo stesso tempo delle competenze “trasversali”, a partire da quella concernente i “livelli essenziali delle prestazioni”.
Abstract (in italiano)
Il contributo parte dalla considerazione circa la natura “politica” delle azioni processuali poste in essere da Stato e Regioni. Il giudizio della Corte costituzionale, anche in relazione alle ipotesi di differenziazione dell’autonomia, dovrebbe sempre avere come punto di riferimento l’art. 5 Cost. e, in particolare, il mantenimento dell’equilibrio tra i due elementi di cui si compone il valore di “unità-autonomia”. Tale sindacato si svolge sul piano della ragionevolezza, al servizio degli interessi in campo, nazionali e regionali, tutti ugualmente meritevoli di protezione, senza alcun ordine di priorità astrattamente precostituito.
Abstract (in inglese)
The essay starts from the consideration of the “political” nature of the procedural actions taken by the State and the Regions. The judgment of the Constitutional Court, also in relation to the hypothesis of differentiation of autonomy, should always have as a reference the art. 5 of the Constitution and, in particular, maintaining the balance between the two elements that make up the value of "unity-autonomy". This judgement takes place on the level of reasonableness, at the service of the interests in the field, national and regional, all equally worthy of protection, without any abstractly pre-established order of priority.
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29 OTTOBRE 2019
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. Le difficoltà alle quali va incontro il tentativo di stabilire se si dia una nuova stagione per il sindacato accentrato di costituzionalità, a motivo della mobilità dei punti di vista e della relatività delle qualificazioni ad essa conseguenti, specie per il rilievo che va assegnato a fattori di contesto nella risoluzione dei casi. – 2. La pluralità delle cause che spingono per il “riaccentramento” del sindacato, il concorso allo stesso offerto dai giudici comuni, tanto in fase di apertura del sindacato stesso quanto in sede di “esecuzione” dei verdetti della Corte, la tendenza viepiù marcata a far prevalere in rilevante misura l’“anima” politica su quella giurisdizionale della Corte. – 3. La spinta data dalle emergenze in genere al “riaccentramento”, col sacrificio che però non di rado si ha delle ragioni della Costituzione davanti alle ragioni delle emergenze stesse, e la motivazione dalla Corte addotta a suo sostegno al piano delle relazioni interordinamentali (note critiche a riguardo dell’indirizzo inaugurato da Corte cost. n. 269 del 2017, per i rischi che esso fa correre alla tipicità dei ruoli istituzionali e gli inconvenienti suscettibili di aversene a carico dei diritti). – 4. Doppia pregiudizialità e riflessi sugli equilibri tra legislazione e giurisdizione (e, perciò, sulla tenuta dello Stato costituzionale). – 5. “Riaccentramento” del sindacato ed abusi nell’utilizzo delle tecniche decisorie (con specifica attenzione alla interpretazione conforme), da parte dei giudici comuni come pure del giudice costituzionale, da se medesimo portato ad assoggettarsi ad un’autentica mutazione genetica. – 6. Notazioni finali a riguardo delle aporie teoriche di costruzione cui dà vita il modo con cui, a giudizio della Consulta, vanno risolte le antinomie tra diritto interno e diritto eurounitario e la sollecitazione che, per effetto dell’“accentramento” del sindacato sulle questioni riguardanti i diritti fondamentali, potrebbe aversene per un complessivo ripensamento della nozione di “valore di legge”, riferita ad ogni atto o fatto di normazione idoneo ad incidere sui diritti stessi.
Abstract (in italiano)
Il contributo offre una ampia e sistematica analisi circa l’attuale configurazione del sistema di costituzionalità a partire dalla verifica della tendenza al c.d. “riaccentramento”, alle cause e ai limiti del processo in atto. Il lavoro si interroga sui prevedibili sviluppi di questa tendenza, mostrando la necessità di verificare se essa si mantenga entro la cornice delineata dalla Costituzione e dalla disciplina normativa ovvero la travalichi, violandola. Le situazioni definite di “emergenza” appaiono capaci di agevolare ed alimentare la tendenza ad una riaffermazione del monopolio accentrato della Corte Costituzionale, ma non sempre quelle della Costituzione sull’emergenza stessa.
La disamina prende avvio con la sentenza della Corte Cost. n. 15 del 1982 avente ad oggetto gli artt. 10 e 11 del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 (misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica). Questa, ed altre pronunce vengono inquadrate nella stessa logica emergenziale, pur nella eterogeneità delle cause (è il caso della sentenza Corte cost. n. 10 del 2010 e della sentenza Corte cost. n. 238 del 2014). Lunga analisi è, poi, dedicata all’indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalla Corte cost. con la sentenza n. 269 del 2017, ai suoi effetti sull’integrazione tra ordinamenti e sul sistema di protezione dei diritti e ai possibili rimedi derivanti da un ripensamento della nozione di “valore di legge”.
Abstract (in inglese)
The essay offers a wide and systematic analysis about the current configuration of the system of constitutionality starting from the verification of the tendency to the so-called "re-centralization", to the causes and limits of the ongoing process. The work questions the foreseeable developments of this trend, showing the need to verify whether it remains within the framework outlined by the Constitution and by the regulatory framework, or it goes beyond it, violating it. The defined "emergency" situations appear capable of facilitating the tendency to reaffirm the centralized monopoly of the Constitutional Court, but not always those of the Constitution on the emergency itself.
The analysis starts with the sentence of the Constitutional Court n. 15 of 1982 concerning the articles 10 and 11 of the legislative decree 15 December 1979, n. 625 (urgent measures for the protection of democratic order and public safety). This, and other rulings are framed in the same emergency logic, also in the heterogeneity of the cases (this is the case of the Constitutional Court sentence no. 10 of 2010 and the Constitutional Court sentence no. 238 of 2014). A long analysis is then dedicated to the jurisprudential address inaugurated with sentence no. 269 of 2017, to its effects on the integration of rights and the system of protection of rights and possible remedies deriving from a rethinking of the notion of "legal value".
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19 GIUGNO 2019
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. Le convenzioni come regole, in quanto tali tendenti a convertirsi in regolarità, connotate da media osservanza. – 2. L’indebita confusione, di cui si ha non infrequente riscontro, tra il singolo fatto o comportamento e la regola che lo concerne e governa, e il riconoscimento della natura delle regole stesse demandato a consuetudini culturali diffuse e radicate nel corpo sociale e tra gli operatori istituzionali. – 3. L’abbandono di buona parte delle vecchie regolarità, non accompagnato tuttavia dall’affermazione di nuove, in un contesto sfavorevole alla loro venuta alla luce. – 4. Una questione di cruciale rilievo: la crisi delle regole della politica fatalmente contagia la Costituzione, pregiudicandone gravemente l’integra trasmissione nel tempo e il fisiologico svolgimento delle relazioni istituzionali. – 5. Vicende istituzionali in ambito interno e relazioni interordinamentali: in ispecie, il carattere “composito” della forma di governo e, più ancora, il carattere “intercostituzionale” della Costituzione, e i riflessi conseguenti al venir meno delle regolarità, con ciò che esse rappresentano per un lineare svolgimento delle dinamiche istituzionali.
Abstract (in italiano)
Partendo dal presupposto che la media osservanza delle consuetudini costituzionali da parte dei loro destinatari è un elemento che consente di riscontrarne l’esistenza, l’Autore nega che le inusuali esperienze politico-istituzionali di oggi stiano portando alla formazione di nuove regole. Data l’attuale congiuntura in cui manca un sistema di partiti, gli operatori politici sono in difficoltà e il contesto politico è connotato da continue emergenze, le vecchie regole sono state infatti sostituite da comportamenti. L’assenza di regolarità priva la Costituzione di un importante supporto e per trasmettersi integra nel tempo e a tale situazione non può porre efficace rimedio l’affermazione di regolarità a livello sovranazionale. In conclusione, lo stato costituzionale potrà sopravvivere ove la congiuntura attuale costituisca una partentesi che si chiude e non ci cronicizza nel tempo.
Abstract (in inglese)
Assuming that the average observance of constitutional customs by their recipients is an element that proves their existence, the Author denies that the current institutional experiences are leading to new rules. A party system is lacking, political actors are in crisis and the political context is characterized by constant emergencies: therefore, the old rules have not been replaced by new rules but behaviors. The absence of regularity deprives the Constitution of an important support and in order to preserve the Constitution safe over time, the formation of regularity at a supranational level is not enough. In conclusion, the constitutional state can survive if the current situation constitutes a limited perdiod and does not chronicise us over time.
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20 GIUGNO 2018
SOMMARIO: 1. La nozione larga di “modifica tacita” qui accolta e la questione teoricamente complessa ri- guardante la determinazione della misura entro la quale ciascuna modifica deve contenersi al fine di poter essere sopportata ed assorbita dalla Costituzione senza che questa smarrisca la propria identità. – 2. Ne- cessità di ambientare lo studio delle modifiche tacite dal punto di vista dei diritti fondamentali, le quattro principali torsioni del disegno costituzionale affermatesi nell’esperienza, l’allargamento dell’arena dei di- ritti e il conseguente affinamento delle tecniche decisorie utilizzate a salvaguardia di questi ultimi, col ri- schio che tuttavia esso fa correre di un abnorme innalzamento del tasso di politicità dei giudizi. [segue]
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20 MARZO 2023
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. La spinosa questione riguardante le sedi istituzionali in cui i diritti
fondamentali possono avere riconoscimento e tutela. – 2. Le plurime espressioni della
effettività della tutela, specie nel presente contesto segnato dalla fioritura delle Carte dei
diritti e dalla loro strutturale vocazione a rigenerarsi semanticamente a vicenda nei fatti
interpretativi. – 3. Il ruolo di non secondario rilievo giocato dai giudici comuni al servizio
dei diritti, in fase tanto ascendente quanto discendente dei giudizi emessi sia dalla Corte
dell’Unione che dalla Corte costituzionale. – 4. Tecniche decisorie e ruolo dei giudici, con
specifico riguardo alla interpretazione conforme ed alla prospettazione di questioni di
costituzionalità in uno scenario connotato dal superamento da parte della Consulta del
limite della discrezionalità del legislatore. – 5. La “doppia pregiudizialità”: uno
pseudoproblema? – 6. Il bisogno di una costante, scrupolosa osservanza dei canoni sul
processo, non rimessi dunque in ordine alla loro applicazione a libere ed insindacabili
opzioni dell’operatore di giustizia di turno, e il cruciale rilievo del principio di effettività
per ciò che attiene alle eventuali modifiche delle discipline riguardanti i diritti.
Abstract (in italiano)
Dopo aver rilevato la varietà dei gradi della effettività della tutela dei diritti fondamentali, lo
scritto mette in evidenza la centralità del ruolo al riguardo giocato dai giudici comuni in fase sia
ascendente che discendente dei giudizi emessi dalla Corte dell’Unione europea e dalla Corte
costituzionale, soffermandosi sulle tecniche decisorie che ne costituiscono la più saliente
espressione. Si insiste, quindi, sul bisogno indisponibile di una costante e scrupolosa osservanza dei
canoni sul processo, nonché sul cruciale rilievo del principio di effettività per ciò che attiene alle
eventuali modifiche delle discipline riguardanti i diritti.
Abstract (in inglese)
After noting the variety of degrees of effectiveness of the protection of fundamental rights,
the paper emphasises the central role in this regard played by common judges in both the ascending
and descending phases of the judgments issued by the Court of the European Union and the
Constitutional Court, focusing on the decision-making techniques that constitute its most salient
expression. Therefore, we insist on the need for a constant and scrupulous observance of the canons
on the trial, as well as on the crucial importance of the principle of effectiveness with regard to
possible changes in the disciplines on rights.
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29 DICEMBRE 2011
SOMMARIO: 1. Il caso. – 2. Limitatezza delle risorse disponibili versus diritto alla salute e dignità della persona umana. – 3. Autonomia e diritti: simul stabunt vel simul cadent. – 4. Due buone ragioni per far salva la disciplina regionale impugnata: in ispecie, il possibile ampliamento dell’area di tutela coperta dalle norme statali e il bilanciamento tra norme sulla normazione e norme sostantive, con la conseguente preminenza data alle seconde sulle prime. Oscillazioni ed aporie di costruzione riscontrabili nella giurisprudenza costituzionale, a seconda che la lesione delle competenze, ancorché giustificata dal bisogno di prestare tutela ai diritti, si abbia ad opera delle leggi statali ovvero di quelle regionali. – 5. Quale la tecnica decisoria di cui la Corte avrebbe potuto fare utilizzo ove si fosse orientata ad anteporre la salvaguardia dei diritti al mantenimento del riparto delle competenze, in tesi alterato dalla disciplina regionale impugnata? – 6. Una succinta notazione finale, con l’augurio che le questioni di diritto costituzionale (e di diritti costituzionali) possano essere risolte preservando l’idea, che sta a base dell’ordine repubblicano, della centralità della persona umana.
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20 GIUGNO 2018
SOMMARIO: 1. Prima questione: si può espandere, per via di revisione, il “nucleo duro” della Costituzione? – 2. Esempi di modifiche possibili dei principi fondamentali (con specifico riguardo agli artt. 9, 11, 12, 138). – 3. Le obiezioni che possono farsi alla tesi favorevole alle modifiche dei principi, il loro superamento, il regime che è da riconoscere agli atti di revisione, sotto lo specifico aspetto della loro assoggettabilità a sindacato di costituzionalità, per un verso, e, per un altro verso, alla loro attitudine a porsi a parametro di leggi costituzionali a venire. – 4. Seconda questione: esistono davvero, nei fatti, le condizioni per far valere i limiti alla revisione costituzionale e, se sì, quale ne può essere la estensione? In particolare, la trasmissione dei limiti da una norma all’altra e da un grado all’altro della scala gerarchica. – 5. Terza questione: quando la revisione è doverosa, quando opportuna, quando inopportuna.
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22 MARZO 2012
SOMMARIO: 1. Il piano dell’indagine: una notazione di carattere introduttivo ed alcune avvertenze di ordine generale. – 2. Lo squilibrio “involontario” del sistema giudiziale di tutela, conseguente alla riscrittura del Titolo V della Costituzione ed alla ricaduta avutasene nei giudizi in via incidentale (con specifico riguardo al calo vistoso di questi ultimi ed alla loro, parzialmente nuova conformazione, caratterizzata da sempre più insistiti richiami alle Carte ed alle Corti europee) [segue]
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15 DICEMBRE 2020
INTRODUZIONE
Questo Forum intende celebrare i 30 anni della nostra Associazione - nata, nel 1990, grazie ad una felice intuizione del Prof. Roberto Romboli - raccogliendo le riflessioni dei Presidenti che ne hanno sapientemente diretto i lavori.
Ringrazio sentitamente Adele Anzon, Roberto Romboli, Antonio Ruggeri, Massimo Luciani, Pasquale Costanzo, Gaetano Azzariti, Paolo Carnevale per aver accettato l’invito del Direttivo in carica a rispondere ad alcune domande sulla loro esperienza in qualità di Presidenti del Gruppo di Pisa. In particolare, le questioni trattate riguardano i cambiamenti dell’Associazione dalla sua fondazione sino ad oggi, il ruolo del Gruppo di Pisa nella valorizzazione dei giovani studiosi e nel contributo allo studio del diritto e della giustizia costituzionale; infine un’ultima domanda ha toccato un tema molto attuale, oggetto di dibattito tra i soci, concernente la possibilità di un coinvolgimento dell’Associazione quale amicus curiae nel processo costituzionale. [segue]
LE DOMANDE
- I Domanda: Come è cambiato il “Gruppo di Pisa” dalla sua fondazione nel maggio del 1990 e dopo la sua formalizzazione associativa della fine degli anni Novanta?
- II Domanda: Con quali sentimenti ricorda il suo periodo da Presidente dell’Associazione?
- III Domanda: Che contributo a suo giudizio ha dato il Gruppo allo studio del diritto costituzionale ed alla giurisprudenza costituzionale?
- IV Domanda: Qual è la sua opinione sul ruolo che negli anni ha svolto il “Gruppo di Pisa” nella valorizzazione dei giovani studiosi, anche attraverso alcune attività dedicate (Seminario annuale dei dottorandi, Seminario di diritto comparato dedicato ai “giovani studiosi”, patrocinio del Premio per la miglior tesi di dottorato in materie giuspubblicistiche)? Ritiene, eventualmente, che si possano ideare altre iniziative per potenziare tale valorizzazione?
- V Domanda: Immagina un possibile coinvolgimento dell’Associazione come Amicus curiæ a seguito della recente riforma delle Norme Integrative? Se sì, a suo giudizio, le modalità di redazione della “opinione scritta” chi dovrebbero coinvolgere?
I PARTECIPANTI
- Adele Anzon, Professoressa emerita di Diritto costituzionale – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Presidente dell’Associazione Gruppo di Pisa nel periodo 1998-2001)
- Gaetano Azzariti, Professore ordinario di Diritto costituzionale – “Sapienza” Università di Roma (Presidente dell’Associazione Gruppo di Pisa nel periodo 2014-2016)
- Paolo Carnevale, Professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico – Università degli Studi “Roma Tre” (Presidente dell’Associazione Gruppo di Pisa nel periodo 2017-2019)
- Pasquale Costanzo, Professore emerito di Diritto costituzionale – Università degli Studi di Genova (Presidente dell’Associazione Gruppo di Pisa nel periodo 2011-2013)
- Marilisa D’Amico, Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale – Università degli Studi di Milano (Presidente in carica dell’Associazione Gruppo di Pisa per il periodo 2019-2022)
- Massimo Luciani, Professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico – “Sapienza” Università di Roma (Presidente dell’Associazione Gruppo di Pisa nel periodo 2008-2010)
- Roberto Romboli, Professore ordinario di Diritto costituzionale – Università di Pisa (Presidente dell’Associazione Gruppo di Pisa nel periodo 2002-2004)
- Antonio Ruggeri, Professore emerito di Diritto costituzionale – Università degli Studi di Messina (Presidente dell’Associazione Gruppo di Pisa nel periodo 2005-2007)
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