Abstract (in italiano)
Il contributo analizza il rapporto fra autonomia e unità, nell’accezione del godimento sull’intero territorio nazionale di un uguale livello minimo di diritti. A tal fine, un ruolo determinante è svolto dallo Stato cui è riconosciuta la competenza legislativa esclusiva ex art. 117, comma 2, lett. m), relativa alla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (LEP). Tale competenza abilita lo Stato ad intervenire tanto in materie di competenza concorrente che residuale regionale, pertanto, risulta idonea a salvaguardare l’unità anche nelle ipotesi di attivazione della cd. autonomia differenziata di cui all’art. 116, comma 3, Cost.
Il regionalismo differenziato, attuato nel perimetro costituzionale, in primo luogo nel rispetto dell’art. 119 Cost., può rappresentare strumento attuativo del compito di promozione delle autonomie locali che l’art. 5 assegna alla Repubblica e finora spesso disatteso, per effetto di legislazione ordinaria e giurisprudenza costituzionale, talvolta, statocentriche. La promozione dell’autonomia, mai disgiunta da un rilevante ruolo dello Stato centrale, concorrerà al rafforzamento dell’unità consentendo un più adeguato soddisfacimento dei diritti della persona, una gestione improntata al principio del buon andamento, una necessaria perequazione, nel rispetto del dettato costituzionale.