14 LUGLIO 2026
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. Che cosa accadrebbe se emergesse un “partito incostituzionale” in Italia? – 2. I principali fondamenti costituzionali militanti dell’ordinamento italiano. – 2.1. Il formante legislativo militante nell’ordinamento italiano. – 3. Le aporie ancora aperte del modello italiano e una possibile direttrice di riforma. – 4. Natura e funzioni dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione in Germania. – 4.1. I fondamenti costituzionali della sua organizzazione. – 4.2. L’esercizio dei compiti del BfV: modalità e limiti. – 4.3. I limiti posti dalla giurisprudenza alle attività del BfV. – 4.4. I criteri elaborati dal BfV alla luce della sentenza NPD e la loro possibile rilevanza nel contesto italiano. – 5. Il contesto: i momenti elettorali come punto di contatto tra sicurezza nazionale e guerra ibrida. – 5.1. Gli strumenti ex ante ed ex post. – 6. Oltre la distinzione tra guerra (quindi difesa) e sicurezza nazionale (quindi intelligence): un “ufficio alla tedesca” o la valorizzazione del coordinamento? – 6.1. Un BfV italiano: profili critici riguardo l’ambito soggettivo, il bene giuridico protetto e la condotta eversiva. – 6.2. Il coordinamento del Consiglio supremo di difesa: una soluzione immediata. – 7. Riflessioni conclusive.
Abstract (in italiano)
Che cosa accadrebbe nell’ordinamento italiano se si affacciasse, in forme organizzate e non meramente ideologiche, un partito o un movimento orientato alla sovversione dell’ordine democratico? E tale sovversione possiede dei mezzi diversi rispetto al passato, tali da rendersi necessario l’aggiornamento del sistema di tutele? Queste domande, solo in apparenza ipotetiche, ci obbligano a verificare se la Costituzione e la legislazione vigente offrano già strumenti idonei a fronteggiare fenomeni antisistema senza ricorrere a rimedi meramente politico-convenzionali. Il contributo ripercorre così, nella sua prima parte, la rete di tutela che il sistema italiano dispone nei confronti delle minacce anticostituzionali. Frammentaria ma non irrilevante, questa rete è soprattutto fondata sugli artt. 18 e 49 Cost., sulla XII disposizione transitoria e finale, sulla legislazione Scelba e Mancino, sui reati politico-associativi del codice penale, sulla disciplina antiterrorismo e sulla legge n. 124 del 2007 in materia di intelligence. Tale rete, tuttavia, resta priva di un organo specializzato di protezione costituzionale, come invece avviene, ad esempio, nel modello tedesco con il Bundesamt für Verfassungsschutz (l’Ufficio federale per la protezione della Costituzione). Proprio muovendo dal paradigma della streitbare Demokratie e dalle sue categorie operative, il saggio analizza natura, compiti e limiti dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione tedesco e ne propone allora una trasposizione selettiva e costituzionalmente compatibile nel contesto italiano. In particolare, l’istituzione di una sezione specializzata, interna all’AISI e soggetta a controlli rafforzati, deputata alla rilevazione e alla valutazione delle minacce organizzate contro l’ordine democratico, ci appare un’ipotesi da esplorare. L’utilizzo dell’intelligence come formale strumento di protezione costituzionale verrebbe incontro anche al cambiamento strutturale delle minacce alla liberal-democrazia, non più tutte riconoscibili ad occhio nudo, come avviene ad esempio nella guerra cognitiva portata avanti da potenze straniere ostili all’Europa, le quali sfruttano l’opacità dell’ambiente informativo digitale per alterare la dinamica democratica. Una delle ipotesi di intervento normativo riguarda anche la valorizzazione del ruolo del Consiglio supremo di difesa al fine di superare la necessità di distinguere azioni di competenza del Ministero della Difesa e azioni in capo all’intelligence presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Abstract (in inglese)
What would happen within the Italian legal order if a party or movement, organised rather than merely ideological, emerged with the aim of subverting the democratic order? And does such subversion now rely on means different from those of the past, such as to require an updating of the existing system of safeguards?
These questions, only apparently hypothetical, require us to assess whether the Italian Constitution and current legislation already provide adequate tools to confront anti-system phenomena without relying solely on political or conventional remedies. The article therefore reconstructs, in its first part, the network of protections available in the Italian system against anti-constitutional threats. Although fragmented, this network is not insignificant: it is primarily grounded in Articles 18 and 49 of the Constitution, the XII Transitional and Final Provision, the Scelba and Mancino laws, the political-associative offences contained in the Criminal Code, anti-terrorism legislation, and Law No. 124 of 2007 on intelligence services.
This framework, however, lacks a specialised body for constitutional protection, unlike, for example, the German model of the Bundesamt für Verfassungsschutz, the Federal Office for the Protection of the Constitution. Starting from the paradigm of streitbare Demokratie and its operational categories, the essay analyses the nature, functions and limits of the German Federal Office and proposes a selective, constitutionally compatible transposition into the Italian context.
In particular, the creation of a specialised unit within AISI (the Italian Internal Secret Service), subject to reinforced oversight and entrusted with detecting and assessing organised threats against the democratic order, appears to be a hypothesis worth exploring. The use of intelligence as a formal instrument of constitutional protection would also respond to the structural transformation of threats to liberal democracy, which are no longer always immediately visible. This is the case, for instance, with cognitive warfare conducted by foreign powers hostile to Europe, exploiting the opacity of the digital information environment to distort democratic dynamics.
One possible legislative option would also be to enhance the role of the Supreme Defence Council, in order to overcome the need to distinguish too rigidly between actions falling within the competence of the Ministry of Defence and those entrusted to the intelligence services under the Presidency of the Council of Ministers.






